Lo statuto

Lo statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NON LUCRATIVA AVENTE DENOMINAZIONE CENTRO NAZIONALE DI DRAMMATURGIA ITALIANA CONTEMPORANEA


Preambolo
L’associazione di cui al presente statuto, si costituisce per occupare un vuoto istituzionale e culturale presente in Italia da diversi anni e che si è aggravato, ulteriormente, in seguito alla mutilazione di organi ed enti originariamente istituiti a sostegno del teatro italiano.
Prerogativa dell’associazione è di costituirsi come Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea, dando vita a una entità analoga a quelle presenti in quasi tutti i Paesi, per sostenere, sviluppare e tutelare in Italia quella specifica competenza, altrimenti a rischio di estinzione o di clausura, che è la scrittura teatrale, in tutte le sue forme.
Al contempo, finalità del Centro è quello di superare lo stato di latente museificazione del teatro odierno, rilanciando la centralità della scrittura teatrale quale forma di rappresentazione speculare del nostro presente, ponendo l’accento tanto sulla contemporaneità della ricerca quanto sul tratto italiano della realtà che si intende rispecchiare.
Se è vero che lo scopo è quello di pervenire alla istituzione vera e propria del Centro come ente pubblico tout court, ente pubblico a base associativa, associazione riconosciuta o altro organismo di rilevanza pubblica, l’associazione assume però, sin da subito, il proprio scopo quale sua denominazione propria, chiamandosi già Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea.
Il nome dell’associazione indica infatti proprio l’atto performativo di occupare quel vuoto istituzionale e culturale e colmarlo progressivamente, sin dall'atto della sua costituzione, con la partecipazione attiva, su base nazionale, di tutti gli autori italiani associati.
Il Centro formerà una rete di autori e altri operatori del teatro, recuperando anche quelle esperienze già esistenti e operanti nel campo aventi come specifico punto di convergenza il rilancio e la valorizzazione della drammaturgia italiana contemporanea.
Il Centro ha dunque al contempo carattere nazionale e territoriale e si articolerà in una rete operativa di strutture collegate tra loro. Il termine "centro" non allude pertanto a un “accentramento” di funzioni, ma alla “centralità” delle questioni attinenti alla figura dell'autore teatrale di cui l'associazione intende farsi carico e alla conseguente esigenza, di “centrare” l'obiettivo assunto fin nel midollo della propria denominazione sociale.
Il Centro pertanto, ferme restando le disposizioni normative sulla univocità della sede legale,  dal punto di vista organizzativo  si articolerà come un insieme di centri, fondati su base territoriale, collegati e coordinati tra loro dall'unità ed unicità di scopo, di cui all'art. 2 del presente Statuto. In tal senso, il Presidente dell'associazione assumerà la qualità propria e specifica di "Coordinatore".
Il Centro intende coinvolgere il più alto numero di autori teatrali italiani assumendo forma massimamente democratica, senza alcuna distinzione tra associati originariamente costituenti e gli associati successivi che, in seno all’organo assembleare, avranno pari diritti dei primi.
Il Centro nasce in seguito a una serie di incontri e riunioni da cui è scaturito un documento, presentato pubblicamente in data 16 novembre 2011, sottoscritto da centoventi autori di teatro, il quale riassume, seppur in forma provvisoria, finalità e prerogative condivise dell’associazione stessa.
Il Coordinatore nominato dell’associazione resterà in carica fino alla prima assemblea generale che avrà il compito di eleggerlo nonché di determinare il numero dei componenti degli organi sociali  e, parimenti,  di eleggerli.
Il Centro stabilisce, fin dalle sue premesse, i seguenti principi normativi come irrinunciabili e vincolanti per tutti gli associati:
a) gli associati sono chiamati a partecipare all’autogestione del Centro, come Centro di rappresentanza, indiscriminatamente, di tutti gli autori italiani.
b) Gli associati si impegnano ad evitare qualsiasi ipotesi di conflitto di interesse o di incompatibilità si dovesse generare tra le attività del Centro e la propria individualità di autore teatrale.
c) L’attività del Centro deve essere informata ai massimi principi di trasparenza e comunicazione, sia degli organi sociali rispetto agli associati che tra gli associati stessi;
d) Ogni attività del Centro che dovesse comportare selezione di testi, selezione di autori, promozione di progetti speciali o altro, dovrà essere sempre improntata ai criteri di assoluta imparzialità della scelta e di trasparenza delle procedure.
e) Nella organizzazione comune del Centro non devono esserci discriminazioni o esclusioni; ogni associato ha diritto di partecipare, avere informazioni, unirsi, fatte salve esigenze di snellezza e funzionamento, ad eventuali gruppi di lavoro.
f) Il Centro è un luogo di incontro, di confronto e di accoglienza per gli tutti gli autori italiani
g) Il Centro si ispira ai valori e ai principi della Costituzione repubblicana italiana, delle norme
transitorie e nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente.
Tutto quanto ciò premesso sotto il titolo di Preambolo, forma parte integrale e sostanziale del presente statuto.

Art.1
Costituzione
1. E’ costituita  con  sede  in Roma, P.le delle Belle Arti 3 int. 3 c/o Studio Legale Fiorini-Gianaroli, l'associazione denominata CENTRO NAZIONALE DI DRAMMATURGIA ITALIANA CONTEMPORANEA -  organizzazione culturale non lucrativa di seguito detto Centro. L'eventuale cambio di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.
2.    Il Centro:
a)    persegue esclusivamente finalità di attività culturale e di promozione sociale;
b)    svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
c)    non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento,  fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
d)    impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
e)    in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
f)    tutte le cariche associative e le prestazioni rese dai soci, (a norma del art.3, comma 3, punti 3 e 4 della Legge Regionale n. 29/93), sono rese in modo gratuito
3.    Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4.    L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2
Attività
1.    Il Centro ha come principale attività quella di organizzarsi, formarsi, costituirsi e/o istituirsi quale centro associativo aperto a tutti gli autori teatrali italiani, così come già delineato nel documento di presentazione, sottoscritto da 120 autori e presentato pubblicamente in data 16 novembre 2011 al Teatro Valle.
2.    Ogni attività del centro che preveda spese o costi deve essere preventivamente indicata la relativa preventiva ed integrale copertura finanziaria.
3.    Il Centro ha come attività quella di
a)    promuovere e tutelare il patrimonio drammaturgico italiano, analogamente agli altri centri esistenti in diversi paesi europei;
b)    tutelare, sotto ogni profilo, il mestiere e la professione dell’autore, anche attraverso proposte di modifica della normativa di settore;
c)    formare un grande catalogo della drammaturgia italiana contemporanea, sia per offrire una rete di promozione agli autori che per custodire la memoria drammaturgica nazionale
d)    promuovere e  incentivare la drammaturgia italiana contemporanea predisponendo ogni attività idonea a valorizzare il lavoro degli autori teatrali viventi;
e)    Istituire Premi alla miglior regia di opere di drammaturgia italiana contemporanea o altre analoghe forme di riconoscimento;
f)    diffondere e pubblicare testi teatrali;
g)    agire affinché i Teatri Stabili regionali incrementino e valorizzino la produzione di testi di autori italiani viventi.
h)    presentare proposte normative che prevedano un’alta percentuale di produzione del repertorio di autori italiani viventi, specialmente rispetto alle programmazioni di organismi che abbiano accesso a finanziamenti pubblici
i)    promuovere iniziative teatrali su testi italiani contemporanei che possano far riconoscere come patrimonio dell’umanità realtà ambientali, storiche e culturali;
j)    promuovere la drammaturgia italiana contemporanea all’estero, con traduzioni, borse di studio o altro;
k)    predisporre e organizzare servizi agli autori, anche non iscritti;
l)    predisporre il Centro come luogo di incontro, approfondimento e sperimentazione aperto ad autori, registi, operatori del teatro;
m)    mantenere rapporti con Ministero, Enti locali, Enti Pubblici, Istituzioni e Fondazioni al fine di progettare interventi sul territorio o promuovere scritture drammaturgiche su progetti particolari di interesse nazionale o locale;
n)    agire sistematicamente al fine di rendere effettivi ed esecutivi gli obblighi ai quali gli Stabili oggi sono tenuti relativamente alla programmazione di testi italiani contemporanei;
o)    predisporre una informativa giuridica all’autore nei rapporti con teatri e compagnie, elaborando anche un contratto collettivo per gli autori drammatici;
p)     formare autori drammatici attraverso stage, seminari e incontri;
q)    incentivare una rete formativa del pubblico per far emergere una pari dignità tra la drammaturgia contemporanea e quella classica
r)    proporre con forza che lo studio del teatro e dello spettacolo venga inserito come materia curriculare nelle scuole secondarie statali e regionali, creando corsi di drammaturgia scenica, anche in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze dello Spettacolo delle Università;
s)    organizzare incontri, seminari, convegni o conferenze in raccordo con Università, Riviste specializzate, autori, registi, autori, tecnici, sul tema della drammaturgia italiana contemporanea
2. Le attività di cui all’elenco dell’art. 1 non si intendono esaustive, ma esplicative delle finalità dell’associazione, dalla quale potranno sorgere iniziative e progetti volti a realizzare lo scopo principale, che è quello di formare, condurre con efficacia ed esercitare il Centro come luogo di confluenza, confronto e rafforzamento della drammaturgia italiana contemporanea.
3. Il Centro, per realizzare a pieno la sua attività sociale, si doterà di uno spazio adeguato, cercando di ottenerlo in primo luogo in concessione e/o assegnazione, ovvero in qualsivoglia altra forma equipollente che ne assicuri il godimento stabile, tra gli immobili pubblici (afferenti al Patrimonio dello Stato, degli enti locali, degli pubblici o degli enti e/o società partecipate dallo Stato o dagli enti locali). Lo spazio dove poter esercitare le funzioni, dovrà essere dotato, in senso esemplificativo ma non esaustivo, di una sala per le assemblee, dibattiti e conferenze, di sale prove, di una sala lettura, di una sala cataloghi con computer e accesso di rete, di un ufficio (comunicati stampa, promozione, contatti con teatri), possibilmente di una sala tecnica (fotocopie, stampa, rilegature) e di uno spazio per rappresentazioni sceniche, letture, incontri con il pubblico, formazione oltre a possibili spazi ricreativi dove eventualmente esercitare attività accessorie a supporto, sostentamento e finanziamento delle funzioni del Centro.   
4. Il Centro, inizialmente costituito come associazione non riconosciuta intende porsi con valenza rappresentativa degli autori teatrali italiani e potenzialmente di ottenere personalità giuridica costituendosi come associazione riconosciuta e/o ente associativo di natura pubblica o altre forme, in modo da garantire la sua natura di organo stabile per la tutela e lo sviluppo della drammaturgia italiana contemporanea e futura.

Art.3
Associati
1. Sono associati quelli che sottoscrivono il presente statuto e tutti coloro che, condividendo lo spirito e gli ideali del Centro, vogliano aderirVi, ne facciano richiesta inviando domanda di ammissione al Coordinatore e vengano di seguito ammessi dal Consiglio.
2. Gli associati possono svolgere anche attività non retribuita.
3.    Nella domanda di adesione l'aspirante associato     deve indicare i propri dati anagrafici e fiscali, e dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. Fermi restando gli obblighi degli associati, lo status di associato ha durata indeterminata e cessa al momento del recesso da parte dell’associato o dell’esclusione dell’associato da parte del consiglio.
4. Gli associati devono possedere uno dei seguenti requisiti: a) essere iscritti alla SIAE sezione DOR; b) avere almeno un testo rappresentato in un teatro; c) avere almeno un testo teatrale pubblicato su cartaceo; d) aver vinto almeno un premio drammaturgico di livello nazionale.
5. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio.
6. Gli associati si dividono in ordinari, sostenitori ed onorari:
a)    Associati Ordinari sono esclusivamente gli autori teatrali italiani che, a norma del primo comma del presente articolo, chiedono e conseguono l’ammissione all’Associazione. Gli associati devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio. Tutti gli associati ordinari hanno diritto di voto. Associati ordinari sono anche gli associati costituenti.
b)    Associati Sostenitori sono coloro che versano, in luogo della quota associativa annuale, lo specifico contributo deliberato una tantum dal Consiglio per usufruire di particolari servizi resi dall'Associazione. Chiedono l'adesione alle attività dell'Associazione e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto. Associati sostenitori possono essere persone fisiche o giuridiche.
c)    Associati Onorari. La qualità di associato onorario può essere riconosciuta all'unanimità dal Consiglio a personalità del mondo della cultura e ai benemeriti per i particolari servigi resi al Centro. Gli associati onorari non hanno obbligo di versamento della quota associativa.
7. L 'Associazione fornirà a tutti gli associati Ordinari ed Onorari una tessera sociale che avrà la validità di un anno..
8.    Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
a)    dimissioni volontarie;
b)    non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
c)    morte;
d)    indegnità deliberata dal Consiglio

Art.4
Diritti e obblighi degli associati
1.    Tutti gli associati ordinari hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare,  a  svolgere  il  lavoro  preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all'associazione.
2.    Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare  le  quote  sociali  e  i  contributi  nell'ammontare  fissato dal Consiglio e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5
Organi
1.    Sono organi dell'associazione:
a)  l'assemblea;
b) il consiglio;         
c) il coordinatore;
d) il vice coordinatore;
e ) il collegio dei sindaci

Art.6
Assemblea Generale
1. L'assemblea generale è costituita da tutti gli associati ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e dagli associati onorari ed è l’organo sovrano del Centro. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario.
2. Le  riunioni  sono convocate e presiedute dal Coordinatore, o in sua assenza o impedimento da uno dei due vice Coordinatori, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della  data fissata,  con comunicazione scritta  (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail tra quelle specificatamente indicate dagli associati).
3.    La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il coordinatore deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4.    In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.  In seconda convocazione è  regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
5. Il Coordinatore, ovvero in sua assenza o impedimento, i due vice Coordinatori, verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
6.    Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
7.    L'assemblea ha i seguenti compiti:
a)    eleggere i membri del consiglio;
b)    eleggere i componenti del collegio dei sindaci;
c)    approvare il programma di attività del Centro;
d)    approvare il bilancio preventivo;
e)         approvare il bilancio consuntivo;
f)         approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16.

Art.7
Consiglio
1.    Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da 9 membri. La composizione del consiglio dovrà tenere conto della dimensione nazionale del Centro cercando di garantire una equa rappresentanza delle diverse realtà territoriali, proporzionalmente al numero di associati ordinari espressi su base territoriale. Il Consiglio può cooptare altri 5 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Fino alla prima assemblea generale in cui verrà determinato il numero dei componenti del Consiglio e verranno di seguito eletti, le funzioni del Consiglio sono svolte dal Coordinatore.
3.    Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.
4.    Le  riunioni  sono convocate e presiedute dal Coordinatore, o in sua assenza o impedimento da uno dei due vice Coordinatori, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della  data fissata,  con comunicazione scritta  (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail tra quelle specificatamente indicate dai componenti).
5.    La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il coordinatore deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
6.    In prima convocazione il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. In caso di parità il voto del Coordinatore è da considerarsi prevalente
8.    Il Consiglio ha i seguenti compiti:
a)    eleggere il Coordinatore;
b)    eleggere i due Vice Coordinatori;
c)    assumere il personale, soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire un regolare funzionamento del Centro e delle iniziative dalla stesso promosse;
d)    nominare il Segretario;
e)    fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
f)    sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
g)    determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute   nel   programma   generale   approvato   dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
h)    stabilisce i criteri di determinazione e sulla base degli stessi determina l'importo delle quote annue di associazione, le caratteristiche e i prezzi dei contributi specifici al versamento dei quali consegue lo status di associato sostenitore;
i)    accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
j)    ratificare,  nella prima seduta utile,  i provvedimenti di propria competenza adottati dal Coordinatore per motivi di necessità e di urgenza;

Art.8
Coordinatore
1.    Il Coordinatore presiede l'assemblea e il consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2.    Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3 e  7, comma 4.
3.    Il Coordinatore rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4.    Spetta al Coordinatore il potere di firma in assunzione di impegni, ivi compresi quelli inerenti all’accensione di conti correnti bancari, postali o d’altro tipo, all’emissione ed all’incasso  di assegni o quant’altro inerente alla conduzione delle attività del Centro stesso.
5.    In caso di necessità e di urgenza,  assume i provvedimenti  di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6.    In caso di assenza, di impedimento o di cessazione,  le relative funzioni sono svolte da uno dei due Vice Coordinatori.

Art.9
Segretario e Tesoriere
1. Il segretario coadiuva il coordinatore e ha i seguenti compiti:
a)    provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
b)    provvede al disbrigo della corrispondenza;
c)    è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
d)    è a capo del personale eventualmente assunto.
2. Il Tesoriere:
e)    predispone  lo  schema  del  progetto  di  bilancio  preventivo,  che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre,  e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo.
f)    provvede   alla   tenuta   dei   registri   e   della   contabilità dell'associazione  nonché  alla  conservazione  della  documentazione relativa;
g)    provvede, in vece del Coordinatore per suo eventuale impedimento,  alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese decise  in conformità alle deliberazioni del consiglio o su delega del Coordinatore;

Art.10
Collegio dei sindaci
1.    Il collegio dei sindaci è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2.    Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3.    Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.
4.    Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.

Art. 11
Articolazione nazionale/regionale del Centro
Al fine di garantire il carattere nazionale del Centro e di favorire lo sviluppo delle funzioni e attività del Centro su base territoriale, ogni regione o più regioni congiunte tra loro, con almeno dieci associati, può formare una sezione ed eleggere un proprio coordinatore regionale con poteri consultivi nei confronti del Consiglio.

Art.12
Durata delle cariche
1.    Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno e possono essere riconfermate al massimo per altri tre anni.
2.    Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell’anno decadono allo scadere dell’anno medesimo.

Art.14
Risorse economiche
1.    Il Centro trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a.    quote associative e contributi dei soci;
b.    contributi dei privati;
c.    contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
d.    contributi di organismi internazionali;
e.    donazioni e lasciti testamentari;
f.    introiti derivanti da convenzioni;
g.    rendite  di  beni  mobili  o  immobili  pervenuti  all'associazione  a qualunque titolo;
h.    eventuali forme di autofinanziamento nell’esercizio degli spazi gestiti;
2.    Il Centro, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può aderire ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dagli associati non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali. Il Centro, ai fini fiscali, deve considerarsi Ente non commerciale.
3    Le  operazione finanziaria sono disposte con le firme autorizzate del coordinatore o del segretario.

Art.15
Quota sociale
1.    La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2.    Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività del Centro. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.16
Bilancio o rendiconto
1.    Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio,  i rendiconti ed i bilanci preventivi e  consuntivi  da  sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2.    Dal rendiconto e dal bilancio consuntivo devono risultare i beni,  i contributi e i lasciti ricevuti.
3.    Il rendiconto ed il bilancio devono coincidere con l'anno solare.

Art. 17
Rimborsi spese e compensi per attività degli Associati e dei membri del Consiglio
1. Agli associati che prestano attività culturale in seno al Centro o per conto di esso, o che prestano la propria opera in progetti educativi e promozionali nell'ambito dello scopo associativo, possono essere riconosciuti compensi, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio.    
2. Le spese sostenute per l’esercizio della carica dai membri del Consiglio sono  rimborsabili se preventivamente autorizzate o successivamente ratificate dal Consiglio.

Art.18
Modifiche allo statuto
1.    Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno il 10% degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19
Esercizio Sociale e Finanziario
1.    Il primo esercizio sociale e finanziario del Centro si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).
2.    Successivamente, l’esercizio sociale e finanziario del Centro si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quindici giorni dall'approvazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo saranno trasmessi agli associati per la consultazione. I bilanci preventivo e consuntivo, redatti dal Consiglio, dovranno essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno e dovranno essere corredati da una relazione del Collegio dei Sindaci sull’andamento della gestione.
3.      Per quanto concerne il bilancio preventivo il Consiglio è tenuto tuttavia a convocare quanto prima l'assemblea per l'approvazione, al fine della programmazione della stagione successiva.

Art. 20
Regolamento Interno e Codice Etico
1.  Il Centro, a completezza del presente Statuto, stabilisce un Codice Etico e/o un Regolamento Interno per i suoi associati, anche per disciplinare casi di incompatibilità e potenziali posizioni di conflitto di interesse, che verrà approvato dell'Assemblea Generale degli associati.

Art. 21
Scioglimento dell'Associazione
1.    Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti e la delibera sarà valida se avrà la partecipazione di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
2.    L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra gli associati, e determinandone i relativi poteri. In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà essere destinato a scopi analoghi a quelli indicati nell’art. 2 del presente Statuto.

Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. Il Centro si impegna a trattare i dati personali degli associati nel rispetto della legge tempo per tempo vigente ed ai soli fini della gestione dei rapporti associativi.
2. Si impegna altresì a non divulgarli all’esterno, tranne che per eventuali necessità tecniche collegate alla gestione del sito web utilizzato dal Centro. Responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore del Centro.
3. Con l’adesione al Centro gli associati autorizzano tale trattamento, nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 23
Disposizioni finali
1.    Il presente Statuto si compone di ventitré articoli ed è interamente accettato dagli associati. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Roma 9 gennaio 2012